Regolamento

approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2005

Art.1- Finalità del Regolamento

Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” (d’ora innanzi denominato Laboratorio).

Ove non altrimenti specificato, il funzionamento del Laboratorio è regolato dalle norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento del Dipartimento.

Art.2- Generalità

Il Laboratorio è una struttura del Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici dell’Università Roma Tre (art. 2, c. 7 del Regolamento del Dipartimento) e ha sede nei locali del Dipartimento all’uopo destinati.

Il Laboratorio, con tutto il suo patrimonio librario e documentario, con le sue attrezzature e i suoi servizi, promuove e sostiene la ricerca scientifica nell’ambito delle scienze geografiche, cartografiche, storico-geografiche e storiche. Nei limiti delle proprie finalità e disponibilità svolge anche attività di supporto della didattica dei docenti del Dipartimento e dei Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia che ne facciano motivata richiesta, in conformità e nei limiti di quanto previsto e disciplinato dallo Statuto d’Ateneo e dal Regolamento di Dipartimento.

Il Laboratorio è organizzato in Sezioni, di cui all’allegato A, parte integrante del presente regolamento. L’articolazione in Sezioni può variare per ragioni di carattere scientifico e organizzativo o secondo le esigenze di conservazione e di consultazione dei materiali custoditi.

Art.3- Organi del Laboratorio

Sono Organi del Laboratorio il Responsabile Scientifico e il Consiglio Scientifico.

Art.4- Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico del Laboratorio è un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento. Viene designato dal Consiglio di Dipartimento, di norma tra i docenti appartenenti alla Sezione di Geografia, su proposta di almeno 1/3 dei docenti della Sezione. Qualora nessun docente della Sezione risultasse disponibile, il Responsabile Scientifico potrà essere designato tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento, su proposta di almeno 1/4 degli afferenti.

Il Responsabile Scientifico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

E’ responsabile del funzionamento del Laboratorio, ed in particolare:

  1. Cura  la conservazione, la gestione e l’utilizzazione del patrimonio cartografico e strumentale del Laboratorio;
  2. Coordina il lavoro del personale tecnico e a contratto, vigilando sul corretto funzionamento della struttura;
  3. Entro il mese di ottobre di ogni anno predispone, porta all’approvazione del Consiglio Scientifico e presenta al Direttore del Dipartimento il Piano annuale delle ricerche e della attività scientifiche, con le richieste di personale e di fondi necessari per l’aggiornamento e lo sviluppo delle attrezzature del Laboratorio;
  4. Entro il mese di febbraio di ogni anno predispone, porta all’approvazione del Consiglio Scientifico e presenta al Direttore del Dipartimento la Relazione annuale sulle ricerche e le attività scientifiche del Laboratorio;
  5. Propone all’approvazione del Consiglio Scientifico le richieste di cui all’art. 2 e all’art. 6;
  6. Presenta al Direttore del Dipartimento i progetti di Convenzioni e di Accordi (art. 7) preliminarmente esaminati dal Consiglio Scientifico;
  7. Sentito il Consiglio Scientifico stabilisce le norme per l’accesso al Laboratorio dei vari tipi di utenti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente Regolamento.
  8. Svolge ogni altra funzione utile al funzionamento e allo sviluppo del Laboratorio.
  9. Verifica che in nessun caso siano assunti oneri finanziari o di spesa, per i quali non sia esplicitamente individuata la copertura o che eccedano i fondi assegnati.

Art.5- Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico fornisce al Responsabile Scientifico i pareri dovuti e qualsiasi altro parere di carattere scientifico e/o organizzativo del quale venga richiesto.

Fanno parte del Consiglio Scientifico i componenti della Sezione di Geografia e, su designazione del Consiglio di Dipartimento, gli altri docenti afferenti al Dipartimento in numero massimo non superiore al 50% del numero dei componenti la Sezione di Geografia.

Del Consiglio Scientifico fa parte anche il Responsabile tecnico del Laboratorio, di cui all’art. 6.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Responsabile Scientifico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma almeno due volte l’anno. Le riunioni devono essere convocate almeno sette giorni prima la data di svolgimento prevista, salvo ragioni di urgenza, nel qual caso il termine può essere ridotto a tre giorni. Le convocazioni possono essere validamente effettuate anche a mezzo posta elettronica o fax. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme generali di cui all’art. 36 dello Statuto di Ateneo.

Il Consiglio Scientifico collabora con il Responsabile Scientifico e lo supporta nella gestione del Laboratorio.

In particolare è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine a:

  1. il Piano annuale delle ricerche e delle attività scientifiche, che il Responsabile Scientifico deve presentare al Direttore del Dipartimento;
  2. la Relazione annuale che il Responsabile Scientifico deve presentare al Direttore del Dipartimento;
  3. le richieste di cui all’art. 2 e all’art. 6;
  4. le Convenzioni e gli Accordi di cui all’art. 7;
  5. le norme per l’accesso al Laboratorio dei vari tipi di utenti, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Responsabile tecnico

 Il Laboratorio ha un responsabile nella persona di un tecnico, nominato dal Direttore del Dipartimento in accordo con il Responsabile Scientifico del Laboratorio.

Il Responsabile tecnico cura la conservazione e sovrintende all’utilizzazione delle attrezzature del Laboratorio, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Compatibilmente con l’orario di servizio e con le disponibilità di tempo il Responsabile tecnico può dare specifica consulenza sulla realizzazione tecnica di aspetti legati ai progetti di ricerca, su appuntamento concordato.

Il Responsabile tecnico è tenuto a comunicare al Responsabile Scientifico del Laboratorio ogni variazione del programma di attività, ed eventuali inosservanze del Regolamento da parte degli utenti.

Art. 7 – Funzionamento

 Il Laboratorio è luogo privilegiato della ricerca scientifica per i docenti, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi del Dipartimento, che hanno libero accesso alle sue strutture, compatibilmente con gli orari di apertura, e ai suoi servizi nel rispetto delle norme d’uso e di conservazione dei beni cartografici, librari e strumentali, con particolare riguardo all’uso corretto delle attrezzature informatiche.

Sono ammessi anche gli altri docenti dell’Ateneo e gli studiosi esterni che ne facciano richiesta, nonché studenti, dottorandi e laureati impegnati in attività di ricerca, dietro presentazione della malleveria di un docente dell’Ateneo.

La consultazione del patrimonio librario e cartografico del Laboratorio, catalogato, avviene dietro compilazione della rispettiva richiesta. Il prestito è di norma consentito solo ai docenti, agli assegnisti e ai dottorandi del Dipartimento. Altri docenti o studiosi interessati dovranno presentare motivata richiesta al Responsabile Scientifico del Laboratorio.

Gli studenti sono ammessi alla consultazione e al prestito esclusivamente dei materiali della Sezione didattica.

Per l’utilizzo delle attrezzature informatiche e della rete internet valgono le norme dell’Ateneo riportate nell’allegato B, parte integrante del presente regolamento.

All’inizio di ogni anno accademico il Responsabile Scientifico del Laboratorio, sentito il Consiglio Scientifico e tenendo conto della disponibilità di personale e di mezzi finanziari, stabilisce gli orari di apertura e le norme particolari di accesso al Laboratorio e alle sue Sezioni, nonché ogni altra norma utile per una corretta utilizzazione della struttura. Orari e norme vengono resi pubblici mediante affissione.

Art. 8- Contratti e Convenzioni

Il Laboratorio può svolgere studi e ricerche anche in collaborazione o per conto di altri Dipartimenti dell’Ateneo,  nonché di Enti esterni mediante apposite convenzioni. Tali convenzioni sono regolate dalle norme del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità .

Gli accordi e le convenzioni sono soggetti  all’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Gli accordi e le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono approvate a ratifica.

Art. 9-  Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento dopo avere acquisito il parere degli Organi del Laboratorio.

Art. 10- Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Entro 60 giorni dalla sua approvazione, il Direttore del Dipartimento pone all’o.d.g. del Consiglio del Dipartimento la designazione del Responsabile Scientifico del Laboratorio e costituisce il Consiglio Scientifico.

In base all’art. 40 comma c dello Statuto, il mandato di Responsabile Scientifico in atto all’entrata in vigore del presente Regolamento e i mandati espletati in precedenza sono computati come un unico mandato.

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